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Recupero crediti, Garante privacy: illecita la comunicazione ai familiari del debitore

Le società di recupero crediti non possono divulgare a terzi (familiari, colleghi, vicini, datori di lavoro) informazioni sull’esistenza del debito, sull’importo o sulle modalità di pagamento.

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy definendo un procedimento nei confronti di Sagitter spa avviato a seguito del reclamo di una persona che contestava sia la titolarità del debito sia la comunicazione inviata alla madre, alla moglie e ai fratelli, cointestatari di beni immobili sui quali la società intendeva rivalersi.

Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’attività di recupero si riferiva a un credito – vantato da una finanziaria e ceduto, da ultimo, a Sagitter – intestato ad una persona diversa ma con lo stesso nome, cognome e codice fiscale del reclamante. E nonostante quest’ultimo avesse inviato alla società una comunicazione contestando l’esistenza del debito, Sagitter aveva proseguito l’attività di recupero trasmettendo, a persone estranee al rapporto di credito (la moglie, la madre e i fratelli), una comunicazione contenente l’indicazione del debito, unitamente all’intenzione di procedere giudizialmente al recupero forzoso con possibilità di soddisfarsi anche sui beni immobili di cui i familiari risultavano cointestatari.

L’Autorità ha accertato l’illiceità della comunicazione in quanto non sorretta da idonea base giuridica.

L’Autorità ha quindi ingiunto a Sagitter di integrare le procedure interne conformando alla normativa privacy le modalità di comunicazione con il debitore, nel caso in cui sia proprietario di un bene in comunione.

Il Garante ha ritenuto inoltre che le informazioni indebitamente diffuse ai familiari, contitolari di beni in comunione, abbiano avuto un impatto significativo sui diritti e sulle libertà del reclamante.

In particolare, la divulgazione ha inciso negativamente sulla sua dignità, alimentando, all’interno della sua cerchia più stretta, un giudizio sfavorevole della sua affidabilità economica. A rendere ancora più grave la situazione è il fatto che gli sia stato attribuito un debito mai contratto.

Fonte: NEWSLETTER del 26 marzo 2026 – Telemarketing, il Garante privacy… – Garante Privacy

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